La Polisportiva

LA POLISPORTIVA
IL CENTRO SPORTIVO È DEDICATO A GIANCARLO FAZIO, UNO DEI FONDATORI DELLA POLISPORTIVA.... TUTTE LE ATTIVITÀ SONO AL SERVIZIO DEL QUARTIERE.
Le Strutture
L'ingresso alle strutture della Polisportiva è riservato esclusivamente ai Soci ed aggregati in regola col tesseramento annuale.  L'uso di alcune di esse, come ad esempio i campi di calcio e di tennis, richiedono il pagamento di un contributo. (vedi Affitto Strutture)
Chi Siamo
Il nostro scopo è organizzare attività e gestire gli impianti sportivi esistenti nell'area. Tutto ciò si realizza mediante la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e altre attività sportive e ricreative.
Al servizio del quartiere....

 

SEDE - DENOMINAZIONE - DURATA - SCOPO E OGGETTO

Art. 1 - E' costituita con sede in Milano Via Valsesia n. 96 l'Associazione denominata ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA VALSESIA (A. P. VALSESIA); essa è retta dal presente statuto e dalle norme di legge in materia. La sua durata è illimitata
Art. 2 - L'Associazione ha per scopo l'esercizio, la promozione e l’organizzazione di attività sportive e ricreative, nonché la partecipazione a gare, tornei e campionati con proprie rappresentative. Cura la gestione di impianti sportivi, nonché l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento di ogni attività ludico-sportiva.
Art. 3 - L'Associazione ha carattere di volontariato e non ha scopi di lucro. L'Associazione può aderire ad una o più Federazioni sportive affiliate al CONI nonché ad uno o più Enti di promozione sportiva ed è tenuta a conformarsi alle norme e direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’Associazione aderisce.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 4 - Il patrimonio sociale è costituito dal Fondo di dotazione, dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo e dagli avanzi di gestione. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione. Il Fondo di dotazione è variabile e formato da un numero illimitato di quote il cui valore minimo è stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota non è trasmissibile né rivalutabile.
Art. 5 - Le entrate sono costituite dai contributi dei soci, degli enti e dei privati, da altri proventi derivanti dalle attività statutarie, da eventuali legati e donazioni e sottoscrizioni. La quota associativa annuale è dovuta per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell’ avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
Art. 6 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto da sottoporre all'Assemblea dei soci.

SOCI

Art. 7 - Possono essere soci tutte le persone fisiche maggiorenni che ne facciano richiesta e che intendano contribuire al perseguimento degli scopi sociali. Art. 8 - Il richiedente, con la domanda di ammissione, s'impegna ad osservare il presente statuto, l'eventuale Regolamento Interno e le delibere del Consiglio Direttivo.
Deve altresì impegnarsi a versare la quota annuale di Associazione nella misura e con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni momento, il diritto di recesso.
Art. 9 - Le domande di ammissione sono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 - I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione ed a frequentare i locali e gli impianti sportivi gestiti dall'Associazione.
Art. 11 - La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per decesso;
b) per dimissioni;
c) per delibera del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto al presente statuto, o per altri motivi che comportino indegnità;
d) per mancato pagamento della quota annuale di associazione.

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

Art. 12 - Organi dell' Associazione sono:
L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul rendiconto annuale.
L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria :
a) per decisione del Consiglio Direttivo; b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con un preavviso di almeno 15 giorni, mediante invito scritto indirizzato a tutti i soci a cura della Presidenza; in casi di urgenza il preavviso può essere ridotto a cinque giorni.
Art. 14 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del C. C.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea stessa nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto.
Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le deliberazioni adottate in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti nelle votazioni.
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente, per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; in questo caso il Presidente può scegliere due scrutatori tra i presenti.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota associativa.
I soci impossibilitati a partecipare possono farsi rappresentare da altri soci.
Per l'approvazione dei rendiconti e per le deliberazioni in merito al rinnovo cariche e alla responsabilità dei consiglieri, i soci non possono farsi rappresentare da componenti il Consiglio Direttivo.
Un socio può rappresentare non più di tre soci.
Art. 15 - All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
In sede ordinaria:
a) deliberare sul rendiconto e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
b) determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
c) eleggere i membri del Consiglio direttivo;
d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
In sede straordinaria:
e) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
f) deliberare sulle modifiche di statuto;
g) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è titolare della gestione ordinaria e straordinaria ed è responsabile verso l'Assemblea dell'andamento generale dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei suoi componenti, determinando l’ambito delle deleghe.
Il Consiglio Direttivo è composto da sette a undici membri nominati dall'assemblea ordinaria ed elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente.
I membri del Consiglio devono essere Soci.
Resta in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al suo rinnovo.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
Ai consiglieri è fatto divieto di ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive che operino nell’ambito delle stesse discipline praticate dall’associazione.
Nel caso di ingiustificata assenza dalle riunioni e dall’attività sociale da parte di un componente, il Consiglio può deliberare la sua decadenza.
Nell'ipotesi di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione sottoponendo la nomina alla prima Assemblea per la convalida.
I membri dei Consiglio Direttivo non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.
Art. 17 - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENZA

Art. 18 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e ha la firma sociale. Egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti rapporti con enti, società, istituti pubblici e privati.
Cura altresì l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.
In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio che lo ha espresso.
La carica di Presidente può essere assunta dalla stessa persona per un massimo di due trienni consecutivi.
La disposizione del precedente comma, non si applica nel caso in cui l’elezione avvenga con votazione all’unanimità del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni, di impedimento o quando il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo stesso provvede alla sua sostituzione.

SCIOGLIMENTO

Art. 19 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea determinerà la destinazione del patrimonio residuo a fini sportivi e nominerà uno o più liquidatori per dare attuazione alla delibera di scioglimento.

CONTROVERSIE

Art. 20 - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un Collegio di tre membri, nominati dall’Assemblea.
Il loro giudizio sarà inappellabile.

Art. 21 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia.



Letto ed approvato nella Assemblea dei Soci del 14 Aprile 2003